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PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE) PER L’ANNO 2019: DOMANDE ENTRO IL 15.11

Si comunica a tutto il Personale Scolastico interessato che il termine ultimo per la presentazione della richiesta dei permessi retribuiti per il diritto allo studio 150 h per l’anno 2019 è fissata al 15 novembre 2018.

Chi può presentare la domanda?

personale docente ed educativo
personale Ata
personale con contratto d’incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica

Il personale può essere assunto sia a tempo indeterminato (con intero orario di cattedra o part time) che determinato (con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, con orario intero o parziale)
Nel caso di orario parziale o part time i permessi sono concessi in proporzione alla dura dell’incarico e delle ore di servizio.

A chi presentare la domanda?

Alla Segreteria scolastica della scuola di servizio.
La scuola la inoltrerà al dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale.
Il personale impegnato in più scuole la presenterà alla scuola che gestisce la propria situazione amministrativa e solo per conoscenza all’altra.

Come si determina il contingente dei beneficiari?
In ogni provincia il personale avente diritto alla fruizione dei permessi studio non può superare complessivamente (tra tutti coloro che presentano la domanda) il 3% del personale in servizio all’inizio dell’anno scolastico (l’arrotondamento è previsto all’unità superiore).

Decorrenza dei permessi : dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.

E’ possibile utilizzare i permessi prima del 1° gennaio 2019?

Per quali corsi possono essere richiesti i permessi?

Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza
Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale (compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento pubblico)
Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria
Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio post-universitario

E’ possibile usufruire dei permessi per corsi da svolgersi in modalità on line?

La Funzione Pubblica è intervenuta sulla questione, chiarendo che il permesso può essere concesso per la fruizione di un corso on line solo a condizione che sia possibile

presentare la documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti
l’attestazione della partecipazione alle lezioni, certificando l’avvenuto collegamento alle università telematiche durante l’orario di lavoro.

La fruizione dei permessi può essere articolata

permessi orario – utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio
permessi giornalieri – utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio

Per quali attività sono fruibili i permessi?
La fruizione dei permessi è finalizzata alla frequenza (in presenza o on line dei corsi), ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.

In ogni caso la fruizione del permesso va certificata subito dopo la fruizione dei permesso e comunque entro il termine stabilito dalla scuola.

I permessi per diritto allo studio valgono per il computo dei giorni ai fini dell’anno di prova?
No, se vengono fruiti a giorni interi. Non incidono invece sul computo se vengono fruiti ad ore.

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