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TFA sostegno VIII ciclo: decreto con date prove preselettive e info

Carissime/i,

è stato pubblicato dal Ministero dell’Università e della Ricerca l’attesissimo decreto per il Tfa Sostegno VIII ciclo.

L’organizzazione selettiva sarà sulla stessa scia di quella dell’ultimo ciclo ovvero una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale.

Date prove
Le prove preselettive si terranno dal 4 al 7 luglio prossimi per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno.

Il calendario in dettaglio prevede:

4 luglio 2023: prova scuola dell’infanzia
5 luglio 2023: prova scuola primaria
6 luglio 2023: prova scuola secondaria di I grado
7 luglio 2023: prova scuola secondaria II grado
Gli atenei dovranno concludere i percorsi di specializzazione entro il 30 giugno 2024.

Posti
I posti totali a disposizione sono 29.061.

La novità dell’VIII ciclo è la riserva della quota del 35% per gli insegnanti con almeno 36 mesi di servizio sul sostegno didattico negli ultimi cinque anni (comma 2 dell’art. 18-bis dlgs n. 59/17).

Maggiori indicazioni saranno declinate sui bandi a cura degli atenei, in allegato elenco dei posti autorizzati suddivisi Regione- Università- ordine di grado.

Costi
I candidati, per accedere ai percorsi delle Università, dovranno superare un test preselettivo – una o più prove scritte o una prova pratica – e una prova orale.

Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione saranno disciplinati dagli stessi atenei con propri bandi.

Requisiti d’ammissione
Sono ammessi a partecipare alle procedure selettive per docente di sostegno i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

Per la scuola dell’infanzia e primaria

• abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
• diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado

Fermo restante che la procedura è diversificata per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, è necessario avere uno dei seguenti titoli: abilitazione specifica su una delle classi di concorso del relativo grado, o analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente più 24 CFU/CFA .

Per gli insegnanti tecnico – pratici

Fino all’anno scolastico 2024/2025 saranno ammessi con il semplice diploma, per gli anni scolastici successivi dovranno avere i titoli di accesso uguali ai docenti dell’ordine di scuola secondaria.

Chi accede al percorso di specializzazione senza test preliminare
Il decreto 36 ha previsto, per il periodo transitorio da terminare entro il 2024, la possibilità di accedere, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università di concerto con il Ministero dell’istruzione, ai docenti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale d’istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi d’istruzione e formazione professionale delle regioni, in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento.

Modifiche ai requisiti

Il decreto 44 PA del 2023 ha eliminato il possesso dell’abilitazione, quindi per accedere direttamente al percorso di specializzazione i requisiti prevedono soltanto tre annualità di servizio negli ultimi 5 anni su posto di sostegno prestati sia nella scuola statale sia nella scuola paritaria.

Fermo restando che sono ammessi al percorso di specializzazione un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola università, sono ammessi in soprannumero, oltre ai docenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge 104/92, gli aspiranti che:
• abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
• siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
• siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile;
• abbiano tre anni di servizio nell’ultimo quinquennio anche senza abilitazione.

Ammessi in soprannumero

Sono ammessi in soprannumero ai relativi percorsi, secondo le disposizioni previste dall’art. 4 del decreto 92 del 2019, i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:

abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
Prove
Prova d’accesso

La prova, della durata di due ore, si svolge su computer based e consiste in un test di 60 quesiti a risposta multipla con 5 risposte di cui solo una corretta. I quesiti sono predisposti dalle università, e sono volti a verificare le competenze dei candidati su:
• capacità di argomentazione e corretto uso della lingua italiana;
• competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
• competenze su empatia e intelligenza emotiva;
• competenze su creatività e pensiero divergente;
• competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Prova scritta

La seconda prova consistente in una o più prove scritte o pratiche a risposta aperta volte a verificare unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:
• competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
• competenze su empatia e intelligenza emotiva;
• competenze su creatività e pensiero divergente;
• competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.
La prova è superata con un punteggio minimo di 21/30; qualora dovessero essere previste più prove, il voto sarà la risultante della media aritmetica dei voti conseguiti nelle diverse prove.

Prova orale

La prova orale prevede un colloquio su quanto appreso durante il corso facendo espresso riferimento alle esperienze formative effettuate durante il corso. Di norma gli argomenti sono gli stessi affrontati nella prova scritta. La prova è superata con un punteggio minimo di 21/30.

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