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Nota USR Lombardia del 29 ottobre 2020: SODDISFAZIONE DELLA UIL SCUOLA

Finalmente a seguito delle pressioni della Federazione Uil Scuola,è arrivata la nota regionale dell’Ufficio scolastico della Lombardia Avviso. Didattica Digitale Integrata-Indicazioni operative al fine di dare indicazioni più precise in riferimento sia alle indicazioni dell’Ordinanza n.623 della regione Lombardia e al DPCM del 24 ottobre.

La nota, in riferimento alla diatriba nata per il lavoro dei docenti in presenza o in smart working indica che :

“l’individuazione di una quota compresa entro il 25 % delle attività (laboratoriali e
caratterizzanti) discende da una delibera del Collegio dei Docenti, l’organizzazione delle attività in
didattica digitale integrata richiede invece una determinazione organizzativa del lavoro disposta dal
Dirigente Scolastico, il quale, tenendo conto di specifiche situazioni individuali (come le accertate
situazione di fragilità del personale docente), di specifiche situazioni infrastrutturali (come ad esempio
una rete insufficiente a gestire un numero elevato di connessioni, fermo restando che DDI non significa
esclusivamente attività sincrona), potrà disporre il lavoro da remoto dei docenti non impegnati nella
didattica in presenza o che per altre motivazioni non possono lavorare da scuola.”

Tale nota chiarisce le indicazioni scaturite dall’ORDINANZA N. 623 Del 21/10/2020- regione Lombardia che imponeva a tutte le scuole secondarie di 2° e ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di organizzare la scuola solo con la DAD per l’intero gruppo classe, che non solo è sbagliata ma è nei fatti inapplicabile.

“DIDATTICA A DISTANZA: Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative che erogano percorsi di Istruzione e formazione professionale devono realizzare le proprie attività attraverso la didattica a distanza per l’intera classe, se ci sono già le condizioni di effettuarla, con quote di attività di laboratorio in presenza. Agli altri istituti viene fortemente raccomandato di adoperarsi nel più breve tempo possibile per poter svolgere anch’essi la didattica a distanza.
Possono essere svolte in presenza soltanto le attività di laboratorio, individuate dai collegi dei docenti, e le attività didattiche personalizzate per gli studenti con bisogni educativi speciali, individuate in stretta collaborazione con le famiglie.
Ai dirigenti degli istituti scolastici si raccomanda inoltre di differenziare gli ingressi a scuola.

Tali disposizioni si applicano anche a coloro che organizzano percorsi di formazione professionale (ad es. IFTS, ITS, formazione permanente e continua). Sono quindi consentite in presenza soltanto le attività pratiche e di laboratorio, oltre allo svolgimento degli esami.

Alle Università è raccomandato di promuovere la didattica a distanza quanto più possibile.”

All’ordinanza regionale è seguito il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2020

che riporta:
“fermo restando che l’attivita’ didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia
continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al ministero dell’istruzione da parte
delle autorita’ regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti
territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attivita’
didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso alla
didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attivita’, modulando ulteriormente la gestione degli
orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso
non avvenga in ogni caso prima delle 9,00”.

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