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Votazioni marzo 2018: la scheda per i lavoratori della scuola

UTILIZZO DELLE SCUOLE IN OCCASIONE DELLE VOTAZIONI MARZO 2018.
LE RICADUTE SULLE ATTIVITA’ DELLE SCUOLE E SUGLI OBBLIGHI DEL PERSONALE.
In occasione dell’imminente consultazione elettorale il MIUR, su richiesta del Ministero dell’Interno, emanerà circolari che prevedono,un periodo di sospensione delle lezioni, per consentire ai comuni l’installazione dei seggi elettorali nelle sedi scolastiche. Sono molte le scuole che verranno utilizzate anche per le prossime elezioni.
CHIUSURA TOTALE DELLA SCUOLA
La chiusura della scuola per elezioni, trattandosi le consultazioni elettorali di una causa di forza maggiore esterna di interruzione indipendente dalla volontà dell’Istituzione scolastica, è equiparata a quella disposta per gravi eventi (nevicate, alluvioni ecc.) o anche per interventi di manutenzione straordinaria che precludono al personale e agli allievi l’accesso ai locali. Le assenze così determinate, comprese quelle del personale ATA, sono pienamente legittimate e non devono essere “giustificate” e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica, di recupero né da parte del personale docente né da parte del personale ATA (anche nel caso in cui il calendario scolastico scenda la si sotto dei 200 giorni di lezione previsti dall’art. 74 del D.Lgs. 297 del 16/04/1994), e tantomeno considerate ferie o permessi retribuiti. Essendo il rapporto di lavoro del personale della scuola di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferimento è l’art. 1256 del Codice civile, che recita: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”. I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne e tale chiusura è “utile” a qualunque titolo: 180 giorni per l’anno di prova, proroga/conferma di una supplenza ecc.

CHIUSURA TOTALE DI UNO O PIU’ PLESSI DELLA SCUOLA
Può accadere che solo uno o più plessi dell’istituzione scolastica siano individuati sede di seggio elettorale.
Nei plessi individuati sede di seggio elettorale ci troviamo nella fattispecie della chiusura dell’edificio, pertanto non vi sono obblighi di servizio. Ricordiamo infatti che l’O.M. 185/1995 (art. 3, comma 30) prevede che : “Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate”. Il personale docente che non può svolgere lezione non è neanche obbligato a recuperare le ore di lezione non svolte. Ma, in occasione di ogni consultazione elettorale, alcuni dirigenti scolastici interpretano le norme in maniera autonoma. In particolare se una sede distaccata o la sede centrale non sono sede di seggio elettorale alcuni dirigenti scolastici obbligano il personale a svolgere servizio nelle sedi non impegnate nelle elezioni motivando il tutto con l’argomentazione che in particolare riguardo alla scuola primaria, il riferimento all’OM 185/95 non è da ritenersi più applicabile per l’avvenuta introduzione – successiva a tale data – soprattutto degli organici funzionali per scuola dell’infanzia e scuola primaria. Tale assunto non può essere sostenuto e, pertanto, in mancanza di ulteriori disposizioni, le scuole devono attenersi alle disposizioni esistenti. Disposizioni che trovano conferma nella normativa generale sopracitata, in quella contrattuale e sul sistema di diritti e doveri da questa instaurato. Si veda l’art. art. 6 del CCNL, o anche l’art. 4 del CCNI. E comunque anche coloro che sostengono che nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro spettano alla dirigenza sono stati obbligati a rispettare la normativa contrattuale . Non è consentito inoltre ai Dirigenti Scolastici, essendo l’attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 L. 361/57) ad attività lavorativa, di richiedere unilateralmente prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.

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